(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Norma di interpretazione autentica 1. Il comma 5, dell'Art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, secondo il quale «Qualora non vengano utilizzate tutte le unita' previste dal comma 1 dell'Art. 3, ai gruppi consiliari e' corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR», va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'ulteriore importo e' riferito ad ogni unita' della segreteria di supporto tecnico-amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui lo stesso non si avvale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 14 maggio 2007 LORENZETTI